Impero e
Utòpia chiedono alla Repubblica Democratica di Ponferrata di congiungersi a loro per la rifondazione ed il rilancio della Lim.
Spesso si è parlato di questo argomento ma il discorso è sempre stato rimandato per via dei vari problemi susseguitesi e in particolare per le difficoltà che purtroppo hanno afflitto e affliggono Ponferrata negli ultimi tempi.
Penso sia un'occasione importante per Ponferrata e che sarebbe un errore non partecipare a questo progetto per troppo tempo rimandato. Sarebbe un primo segnale importante per la micronazione per non rischiare di sprofondare nell'oblio.
Questa è il nuovo statuto che regolamenterà la Lim.
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LIM . Lega Italiana delle Micronazioni - Statuto dell'Organizzazione
PREMESSA
La LIM riconosce lo status di micronazione a chi soddisfa il seguente principio: una micronazione è una nazione con propri cittadini, proprie istituzioni, cultura o caratteristiche proprie e ambizione al riconoscimento ufficiale. Chi non soddisfa i requisiti citati e non presenta l'intenzione di seguirli non è una micronazione.
REGOLE DI AMMISSIONE
Articolo 1
La LIM è un'organizzazione fra le micronazioni virtuali e territoriali di origine italiana.
Articolo 2
L'ingresso è consentito solo alle micronazioni virtuali e territoriali di origine italiana fondate sulla libertà e l'uguaglianza dei propri cittadini e che decidano di subordinare il loro potere al quì presente statuto.
Articolo 3
L'ingresso di nuovi membri è consentito solo al voto favorevole della maggioranza dei membri.
Articolo 4
I nuovi membri posso essere riconosciuti come “membro candidato” qualora progressivamente si vanno avvicinando ai canoni d’adesione; oppure può essere attribuito lo status di “membro osservatore” qualora la micronazione voglia scoprire meglio la LIM.
Articolo 5
Una violazione dei principi dello Statuto comporterà una commissione d'inchiesta ai danni dello stato membro in questione che valuterà se espellerlo o meno.
Articolo 6
Alle micronazioni che non segnaleranno per un tempo di oltre 6 mesi la propria presenza all'interno dell'organizzazione verrà inviato un appello con un ultimatum. In caso di mancata risposta, gli verrà disdetto lo status di membro della LIM.
CARATTERI GENERALI
Articolo 7
La LIM sancisce un'alleanza tra gli stati membri. Questa non può interferire con la politica interna dei vari stati ma ha il potere di accogliere o respingere uno stato all'interno di essa a seconda del suo comportamento politico.
Articolo 8
La LIM nasce come alleanza spontanea e non come imposizione. Qualora uno stato non si trovi più in sintonia coi principi dettati da questa carta è libero di staccarsi dall'organizazione.
Articolo 9
La LIM non impone ordini agli stati membri al di fuori di quelli quì sanciti. Uno stato che non rispetta le imposizioni e le linee d'azione dettate da questa carta verrà sottoposto al procedimento descritto nell'articolo 4.
COMPOSIZIONE E OBIETTIVI
Articolo 10
Gli Stati membri si suddividono in Full Members e Additional Members. Vengono istituiti della carica di Full Members gli stati fondatori e tutte le micronazioni facenti parte dell'organizzazione da almeno un anno.
Articolo 11
La LIM è composta ed amministrata da un consiglio di sicurezza. Questo è composto da tutti gli Stati membri.
Articolo 12
Il comando delle forze di sicurezza della LIM ruota fra le micronazioni insignite dello status di Full Member. Ogni Stato Full Member mantiene la presidenza e il comando sulle forze di sicurezza per un periodo di 6 (sei) mesi.
Articolo 13
La linea d'azione della LIM è decisa dalla votazione del consiglio di sicurezza, lo stato firmatario in turno di presidenza avrà il compito di dirigere i dibattiti.
Articolo 14
Ogni stato membro può proporre le linee d'azione da seguire nelle particolari situazioni.
Articolo 15
Scopo della LIM è la difesa degli interessi delle micronazioni di origine italiana e dei diritti dei cittadini in queste. Se necessario la LIM ricorrerà ad azioni atte a mantenere le condizioni dettate nel Comma 1 di questo articolo.
REGOLE DI COMPORTAMENTO E IMPOSIZIONI
Articolo 16
La LIM s'impegna ad intervenire in caso uno degli Stati membri sia aggredito da uno stato esterno all'organizazzione.
Articolo 17
Se uno Stato membro decide di muovere guerra ad un altro stato non membro può richiamare il seguente articolo per richiedere l'aiuto dell'organizazzione. L'aiuto è però subordinato alla votazione del consiglio di sicurezza.
Articolo 18
In caso di guerra fra due o più Stati membri si tenterà una pacificazione in sede di consiglio. Se questa fallirà la LIM valuterà per l'espulsione di uno o più stati.
Articolo 19
Se uno Stato membro aggredisce un altro Stato membro senza prima farlo presente al consiglio di sicurezza verrà sottoposto ad una commissione d'inchiesta.
Articolo 20
Tutti gli Stati membri s'impegnano ad assistere gli altri stati membri per la difesa dei diritti dei cittadini e delle micronazioni di origine italiana.
Articolo 21
Gli Stati membri che intendono intraprendere rapporti diplomatici con micronazioni di origine italiana si impegnano a farlo solo con le nazioni riconosciute tali dalla LIM.
Articolo 22
Questo Statuto può essere modificato solo con il voto favorevole di tutti gli Stati Full Members
Edited by PSICOPATICO E. - 7/12/2005, 22:40